di Nunzio De Pinto
SAN NICOLA LA STRADA – “L’ICI per la prima casa e/o principale è stata abolita e non va pagata anche se il Comune invia i relativi bollettini per il versamento”. È quanto denunzia il segretario cittadino dei Comunisti Italiani, il dottor Salvatore MOTTA, che da diversi mesi ha sostituito Carlo IENGO che diede le dimissioni per contrasti con i vertici provinciali del partito. “Il Decreto Legge del 27 maggio 2008, n. 93, rubricato “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008) in vigore dal 29 maggio” – ha sottolineato Motta – “ha abolito l’ICI sulla prima casa. Nonostante ciò, il Comune di San Nicola la Strada, contravvenendo alle disposizioni di legge, sta recapitando lo stesso i bollettini postali per il pagamento agli interessati che hanno diritto all’esenzione, invitandoli ad adempiere al versamento. L’ICI già pagata per l’anno corrente, e non dovuta, non può essere usata dal contribuente per pagare altre imposte o contributi a debito. Il soggetto interessato deve presentare un’istanza di rimborso all’Ufficio Tributi del Comune che dovrà provvedere al rimborso nei successivi 180 giorni. A partire da tutto il 2008 e, quindi, a decorrere dalla scadenza del 16 giugno prossimo, quindi, l’abitazione principale è esclusa dall’applicazione dell’ICI”. Per abitazione principale si intende l’abitazione principale adibita a dimora abituale del soggetto passivo. A tale scopo è posta una presunzione legale secondo cui l’immobile ove si ha la residenza anagrafica coincide con l’abitazione principale, salvo prova contraria. Non tutte le abitazioni principali” – prosegue l’esponente comunista – “però, fruiranno dell’esenzione ICI. Il decreto fiscale esclude, infatti, le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1(abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). Comunque, i proprietari che utilizzano tali immobili di lusso come abitazione principale potranno continuare ad applicare l’aliquota ridotta. Il decreto fiscale estende l’esenzione ICI ad alcune ipotesi di assimilazione legale all’abitazione principale. In particolare: per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnati a soci che li adibiscono ad abitazione principale; per gli immobili degli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) regolarmente assegnati; per la casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato, in sede di separazione o divorzio. In questo caso, va ricordato che l’equiparazione a vantaggio del coniuge non assegnatario vale a condizione che questi non possieda l’abitazione principale nello stesso comune ove è ubicata l’ex casa coniugale; per gli immobili non locati di cittadini italiani all’estero. L’esenzione ICI è a carico del bilancio dello stato. L’Erario si impegna, quindi, a rifondere ai comuni la correlata perdita di gettito, a fronte di richiesta secondo regole che saranno stabilite entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto sull’abolizione dell’ICI. I comuni, pertanto, non possono rivalersi sui cittadini per il minor gettito conseguito con l’applicazione del decreto fiscale n. 93/2008.
Lascia un Commento