Con Sent. N. 268/36/07, la Comm. Trib. Reg. Lazio ha stabilito l’esenzione dll’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilita- zione fornite dagli
psicologi, in funzione al tipo di consulenza fornita ai clienti. La CTR, nell’ap- plicare il D.L. 17maggio 2002, ha incluso lo psicologo tra gli operatori elencati nel D.M.29.3.01, le cui prestazioni sono esenti IVA nel solo caso in cui le stesse possano essere considerate “prestazioni sanitarie”. Come rilevato dagli Ordini Professionali, l’attività dello psicologo può comportare la fornitura di prestazioni per le quali risulta difficile valutare l’inquadramento nell’ambito delle prestazioni sanitarie, di qui l’ incertezza nell’ applicazione dell’imposta.

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