REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

Decreto Cautelare: 4715/2008
Registro Generale: 6949/2008

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il presente
DECRETO

Visto l’art.3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’appello cautelare proposto da:
BELFORMATO BRUNO TIT. AZ. AGR. ZOOTECNICA
rappresentato e difeso da:
Avv. MARIO SANINO
Avv. RAFFAELE AMBROSCA
con domicilio eletto in Roma
VIALE PARIOLI N. 180
presso
MARIO SANINO
contro
COMMISSARIO GOVERNO EMERGENZA BRUCELLOSI CASERTA
non costituitosi;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
non costituitasi;
per l’annullamento dell’ordinanza del TAR LAZIO - ROMA : Sezione I n. 4040/2008, resa tra le parti, concernente MACELLAZIONE CAPI RISULTATI POSITIVI ALLA BRUCELLOSI E DIVIETO COMMERCIO LATTE ;
Visto l’art. 1, comma 1073, legge n. 296 del 2006, il quale così dispone: “Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania 1º febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della Campania, d’intesa con il Ministero della salute e con i competenti uffici dell’Unione europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una campagna informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per il contenimento e l’eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore”;
Considerato che col ricorso si prospetta la possibilità di risultati positivi errati dei controlli sierologici e si lamenta che sia impossibile procedere a riscontri per il mancato rispetto delle modalità di prelievo dei campioni di sangue con suddivisione in tre aliquote, prevista dalla deliberazione del Consiglio regionale della Campania del 29 novembre 2006;
Considerato, altresì, che col ricorso si deduce che, per numerosi capi abbattuti, l’esame post mortem avrebbe dimostrato l’inesistenza di batteri e che l’esito positivo dei controlli sierologici potrebbe essere determinato da una passata infezione;
Ritenuto che sia necessario acquisire chiarimenti dall’Amministrazione rispetto a tali doglianze;
Considerato che l’abbattimento di numerosi capi potrebbe determinare danni di estrema gravità e che l’efficacia dei provvedimenti impugnati debba essere sospesa limitatamente all’ordine di macellazione, ferme restando le altre cautele volte a evitare la diffusione della malattia (isolamento degli animali risultati positivi, blocco di qualsiasi movimentazione di capi da e per l’allevamento infetto, ecc.);
P.Q.M.
1) accoglie in parte l’istanza di misure cautelari provvisorie e sospende fino al 4 settembre 2008, salva proroga all’esito dell’istruttoria, l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente all’ordine di macellazione, ferme restando le altre cautele volte a evitare la diffusione della malattia;
2) assegna all’Amministrazione il termine di giorni 5 per fornire chiarimenti sulle modalità di prelievo dei campioni di sangue (con particolare riguardo alla suddivisione in più aliquote per l’esecuzione di verifiche) e sui metodi seguiti nei casi dubbi;
3) fissa, per l’esame in sede collegiale dell’appello cautelare, la camera di consiglio del 30 settembre 2008;
4) autorizza la notifica a mezzo telefax del presente decreto all’Amministrazione presso l’Avvocatura generale dello Stato.
Ordina alla segreteria di comunicare con urgenza il presente decreto alla parte costituita.

Roma, 29/08/2008
IL PRESIDENTE
Giovanni Vacirca

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